Art. 39
Archivio centrale di relazioni e statistiche
In vigore dal 20 mag 2019
Archivio centrale di relazioni e statistiche
1. È istituito un archivio centrale di relazioni e statistiche (CRRS) al fine di sostenere gli obiettivi del SIS, dell'Eurodac e dell'ECRIS-TCN, in conformità dei rispettivi strumenti giuridici che disciplinano tali sistemi, e fornire dati statistici intersistemici e relazioni analitiche a scopi strategici, operativi e di qualità dei dati.
2. eu-LISA istituisce, attua e ospita il CRRS nei suoi siti tecnici contenenti, separati per logica in base al sistema di informazione dell'UE, i dati e le statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862 e all' del regolamento (UE) 2019/816 L'accesso al CRRS è concesso mediante un accesso sicuro controllato e specifici profili di utente, unicamente ai fini dell'elaborazione di relazioni e statistiche, alle autorità di cui all' del regolamento (UE) 2018/1862 e all' del regolamento (UE) 2019/816.
3. eu-LISA anonimizza i dati e registra i dati anonimizzati nel CRRS. Il processo di anonimizzazione dei dati è automatizzato.
I dati contenuti nel CRRS non consentono l'identificazione delle persone fisiche.
4. Il CRRS è composto di:
a)
strumenti necessari per anonimizzare i dati;
b)
un'infrastruttura centrale, costituita da un archivio di dati anonimi;
c)
un'infrastruttura di comunicazione sicura per collegare il CRRS al SIS, all'Eurodac e all'ECRIS-TCN, nonché alle infrastrutture centrali del BMS comune, del CIR e del MID.
5. La Commissione adotta un atto delegato a norma dell' che stabilisce le modalità di funzionamento del CRRS, comprese le garanzie specifiche per il trattamento dei dati personali a norma dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo e le norme di sicurezza applicabili all'archivio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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