Art. 74
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 20 mag 2019
Monitoraggio e valutazione
1. eu-LISA provvede affinché siano istituite procedure per monitorare lo sviluppo delle componenti dell'interoperabilità e la loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale rispetto agli obiettivi relativi alla pianificazione e ai costi, nonché per monitorare il funzionamento delle componenti dell'interoperabilità rispetto agli obiettivi prefissati in termini di risultati tecnici, di rapporto costi/benefici, di sicurezza e di qualità del servizio.
2. Entro il 12 dicembre 2019 e successivamente ogni sei mesi durante la fase di sviluppo delle componenti, eu-LISA presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla situazione dello sviluppo delle componenti dell'interoperabilità nonché sulla loro connessione all'interfaccia uniforme nazionale. Una volta che lo sviluppo è completato, è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra nel dettaglio il modo in cui sono stati conseguiti gli obiettivi, in particolare quelli relativi alla pianificazione e ai costi, giustificando eventuali scostamenti.
3. Quattro anni dopo l'entrata in funzione di ciascuna componente dell'interoperabilità a norma dell', e successivamente ogni quattro anni, eu-LISA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul funzionamento tecnico delle componenti dell'interoperabilità, compresa la loro sicurezza.
4. Un anno dopo ogni relazione di eu-LISA la Commissione effettua una valutazione globale delle componenti di interoperabilità, che comprende:
a)
una valutazione dell'applicazione del presente regolamento;
b)
un'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi del presente regolamento e della sua incidenza sui diritti fondamentali, compresa in particolare una valutazione dell'impatto delle componenti dell'interoperabilità sul diritto alla non discriminazione;
c)
una valutazione del funzionamento del portale web, compresi dati relativi all'utilizzo del portale web e il numero di richieste risolte;
d)
una valutazione della perdurante validità dei principi di base delle componenti dell'interoperabilità;
e)
una valutazione della sicurezza delle componenti dell'interoperabilità;
f)
una valutazione dell'uso del CIR a fini di identificazione;
g)
una valutazione dell'uso del CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
h)
una valutazione delle eventuali implicazioni, incluso qualsiasi impatto sproporzionato sul flusso di traffico ai valichi di frontiera, e di quelle aventi un impatto sul bilancio generale dell'Unione;
i)
una valutazione della ricerca nelle banche dati Interpol attraverso l'ESP che comprenda informazioni sul numero di riscontri ottenuti dalle banche dati Interpol e informazioni sugli eventuali problemi riscontrati.
La valutazione globale a norma del primo comma del presente paragrafo comprende le necessarie raccomandazioni. La Commissione trasmette la relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali.
5. Entro il 12 giugno 2020 e successivamente ogni anno fino all'adozione degli atti di esecuzione della Commissione di cui all', la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento dei preparativi per la piena attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene anche informazioni particolareggiate sulle spese sostenute e sugli eventuali rischi che possono incidere sui costi complessivi.
6. Due anni dopo l'entrata in funzione del MID a norma dell', paragrafo 4, la Commissione effettua un esame dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione. In seguito a questa prima relazione, l'esame dell'impatto del MID sul diritto alla non discriminazione deve far parte dell'esame di cui al paragrafo 4, lettera b) del presente articolo.
7. Gli Stati membri ed Europol comunicano a eu-LISA e alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le relazioni di cui ai paragrafi da 3 a 6. Tali informazioni non mettono a repentaglio i metodi di lavoro né comprendono indicazioni sulle fonti, sui membri del personale o sulle indagini delle autorità designate.
8. eu-LISA comunica alla Commissione le informazioni necessarie per redigere le valutazioni comprensive di cui al paragrafo 4.
9. Nel rispetto delle disposizioni del diritto nazionale relative alla pubblicazione di informazioni sensibili, e fatte salve le limitazioni necessarie per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico, prevenire la criminalità e garantire che non sia compromessa alcuna indagine nazionale, ciascuno Stato membro ed Europol predispongono relazioni annuali sull'efficacia dell'accesso ai dati conservati nel CIR a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi, in cui figurino informazioni e statistiche su quanto segue:
a)
gli scopi esatti delle consultazioni, compresi i tipi di reati di terrorismo o altri reati gravi;
b)
i fondati motivi addotti per il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima rientri nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 603/2013;
c)
il numero delle richieste di accesso al CIR a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
d)
il numero e i tipi di casi in cui si è giunti a un'identificazione;
e)
la necessità di trattare casi eccezionali d'urgenza, compresi i casi in cui il punto di accesso centrale non ha confermato l'urgenza dopo la verifica a posteriori.
Le relazioni annuali preparate dagli Stati membri e da Europol sono trasmesse alla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
10. Una soluzione tecnica è messa a disposizione degli Stati membri per gestire le richieste di accesso dell'utente di cui all' e agevolare la raccolta delle informazioni a norma dei paragrafi 7 e 9 del presente articolo ai fini dell'elaborazione delle relazioni e delle statistiche di cui a tali paragrafi. La Commissione adotta atti di esecuzione per fissare le specifiche della soluzione tecnica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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