frontiere esterne

Questo termine è definito da 12 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

le frontiere esterne come definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399

Fonte: reg-2019-11-13-1896art. 2

le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell’Unione relativo all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno

Fonte: reg-2014-04-16-515art. 2

le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399, a cui si applica il titolo II di tale regolamento

Fonte: reg-2016-09-14-1624art. 2

le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399

Fonte: reg-2017-11-30-2226art. 3

le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399

Fonte: reg-2018-09-12-1240art. 3

le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi

Fonte: reg-2021-07-07-1148art. 2

le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativa comunitaria relativa all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno

Fonte: dec-2007-05-23-574art. 2

le frontiere esterne degli Stati membri con i paesi terzi

Fonte: dir-2004-04-29-82art. 2

le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399.

Fonte: reg-2018-11-28-1860art. 2

le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399

Fonte: reg-2019-05-20-817art. 4

le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (29)

Fonte: reg-2019-05-20-818art. 4

le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne

Fonte: reg-2006-03-15-562art. 2
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