Questo termine è definito da 12 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
le frontiere esterne come definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399
Fonte: reg-2019-11-13-1896 — art. 2 →le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica il diritto dell’Unione relativo all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno
Fonte: reg-2014-04-16-515 — art. 2 →le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399, a cui si applica il titolo II di tale regolamento
Fonte: reg-2016-09-14-1624 — art. 2 →le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399
Fonte: reg-2017-11-30-2226 — art. 3 →le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399
Fonte: reg-2018-09-12-1240 — art. 3 →le frontiere esterne quali definite all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 e le frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi
Fonte: reg-2021-07-07-1148 — art. 2 →le frontiere terrestri degli Stati membri, comprese le frontiere fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e lacustri cui si applica la normativa comunitaria relativa all’attraversamento delle frontiere esterne, siano esse temporanee o meno
Fonte: dec-2007-05-23-574 — art. 2 →le frontiere esterne degli Stati membri con i paesi terzi
Fonte: dir-2004-04-29-82 — art. 2 →le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399.
Fonte: reg-2018-11-28-1860 — art. 2 →le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399
Fonte: reg-2019-05-20-817 — art. 4 →le frontiere esterne quali definite all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (29)
Fonte: reg-2019-05-20-818 — art. 4 →le frontiere terrestri, comprese quelle fluviali e lacustri, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, marittimi e lacustri degli Stati membri, che non siano frontiere interne
Fonte: reg-2006-03-15-562 — art. 2 →