Art. 3
Definizioni
In vigore dal 12 set 2018
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all’, punto 2, del regolamento (UE) 2016/399;
2) «contrasto»: la prevenzione, l’accertamento o l’indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
3) «verifica in seconda linea»: una verifica in seconda linea quale definita all’, punto 13, del regolamento (UE) 2016/399;
4) «autorità di frontiera»: la guardia di frontiera incaricata, conformemente al diritto nazionale, di effettuare verifiche di frontiera ai sensi dell’, punto 11, del regolamento (UE) 2016/399;
5) «autorizzazione ai viaggi»: una decisione adottata in virtù del presente regolamento affinché i cittadini di paesi terzi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, soddisfino la condizione d’ingresso di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399 e che attesta che:
a)
non sono stati individuati indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico;
b)
non sono stati individuati indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico, anche se persistono dubbi sull’esistenza di motivi sufficienti per rifiutare l’autorizzazione ai viaggi, conformemente all’, paragrafo 2;
c)
nel caso in cui siano state individuate indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico, la validità territoriale dell’autorizzazione è stata limitata conformemente all’; oppure
d)
nel caso in cui siano state individuate indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, il viaggiatore è oggetto di una segnalazione nel SIS relativa a persone da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico oppure di una segnalazione nel SIS relativa a persone ricercate per l’arresto a fini di consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo o ricercate per l’arresto a fini di estradizione, a sostegno degli obiettivi del SIS di cui all’, lettera e);
6) «rischio per la sicurezza»: un rischio di minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri;
7) «rischio di immigrazione illegale»: il rischio che un cittadino di paese terzo non soddisfi le condizioni d’ingresso e di soggiorno di cui all’ del regolamento (UE) 2016/399;
8) «alto rischio epidemico»: qualunque malattia con potenziale epidemico ai sensi dei regolamenti sanitari internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) o del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini degli Stati membri;
9) «richiedente»: il cittadino di paese terzo di cui all’ che ha presentato una domanda di autorizzazione ai viaggi;
10) «documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
11) «soggiorno di breve durata»: il soggiorno nel territorio degli Stati membri ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399;
12) «soggiornante fuoritermine»: il cittadino di paese terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni relative alla durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri;
13) «applicazione per dispositivi mobili»: un’applicazione software concepita per funzionare su dispositivi mobili quali smartphone e tablet;
14) «riscontro positivo»: la corrispondenza constatata confrontando i dati personali del fascicolo di domanda registrati nel sistema centrale ETIAS con gli indicatori di rischio specifici di cui all’ oppure con i dati personali presenti in una cartella, un fascicolo o una segnalazione presente nel sistema centrale ETIAS, in un altro sistema d’informazione dell’UE o in una banca dati elencata all’, paragrafo 2 («sistemi d’informazione UE»), nei dati Europol o in una banca dati Interpol interrogati dal sistema centrale ETIAS;
15) «reati di terrorismo»: i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui alla direttiva (UE) 2017/541;
16) «reati gravi»: i reati che corrispondono o sono equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se punibili a norma del diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
17) «dati Europol»: i dati personali trattati da Europol per la finalità di cui all’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794;
18) «firmato elettronicamente»: la conferma dell’accordo tramite barratura dell’apposita casella nel modulo di domanda o nella richiesta di consenso;
19) «minore»: il cittadino di paese terzo o l’apolide di età inferiore ai diciotto anni;
20) «consolato»: la rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato membro quale definita dalla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963;
21) «autorità designata»: l’autorità designata da uno Stato membro ai sensi dell’, responsabile della prevenzione, dell’accertamento o dell’indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;
22) «autorità competente in materia di immigrazione»: l’autorità competente responsabile, conformemente alla legislazione nazionale, di uno o più dei compiti seguenti:
a)
verificare all’interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni di ingresso o di soggiorno nel territorio degli Stati membri;
b)
esaminare le condizioni di residenza dei cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri e adottare le relative decisioni - nella misura in cui tale autorità non costituisca un’«autorità accertante» ai sensi dell’, lettera f), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (37) – nonché, se del caso, fornire consulenza conformemente al regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio (38);
c)
il ritorno dei cittadini di paesi terzi in un paese terzo di origine o di transito.
2. Nella misura in cui i dati personali siano trattati dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e da eu-LISA, i termini definiti all’ del regolamento (CE) n. 45/2001 hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
3. Nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri per le finalità di cui all’, lettere da a) a e), del presente regolamento, i termini definiti all’ del regolamento (UE) 2016/679 hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
4. Nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri per le finalità di cui all’, lettera f), del presente regolamento, i termini definiti all’ della direttiva (UE) 2016/680 hanno lo stesso significato nel presente regolamento.
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