Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 12 set 2018
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle categorie seguenti di cittadini di paesi terzi: a) i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 (33) del Consiglio che sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; b) le persone che sono esenti dall’obbligo di visto in virtù dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 539/2001 per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; c) i cittadini di paesi terzi che sono esenti dall’obbligo di visto e che soddisfano le condizioni seguenti: i) sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e ii) non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. 2.   Il presente regolamento non si applica: a) a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro; b) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva; c) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; d) ai titolari del permesso di soggiorno di cui all’, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399; e) ai titolari di visto uniforme; f) ai titolari di visto nazionale per soggiorno di lunga durata; g) ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Santa Sede; h) ai cittadini di paesi terzi titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale rilasciato dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (34), allorché esercitano il loro diritto nell’ambito di un regime di traffico frontaliero locale; i) alle persone o alle categorie di persone di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 539/2001; j) ai cittadini di paesi terzi titolari di passaporti diplomatici o di servizio esenti dall’obbligo del visto in virtù di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e un paese terzo; k) alle persone sottoposte all’obbligo di visto a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001; l) ai cittadini di paesi terzi che esercitano il diritto alla mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE (35) o della direttiva (UE) 2016/801 (36).
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