Questo termine è definito da 2 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
una verifica in seconda linea quale definita all’articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2016/399
Fonte: reg-2018-09-12-1240 — art. 3 →una verifica supplementare che può essere effettuata in un luogo specifico, diverso da quello in cui sono effettuate le verifiche su tutte le persone (prima linea)
Fonte: reg-2006-03-15-562 — art. 2 →