Definizione data dalla norma indicata.
una decisione adottata in virtù del presente regolamento affinché i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento, soddisfino la condizione d’ingresso di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399 e che attesta che: a) non sono stati individuati indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per ritenere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenti o presenterà un rischio per la sicurezza, di immigrazione illegale o un alto rischio epidemico
Fonte: reg-2018-09-12-1240 — art. 3 →