Art. 18

Diritti per l’autorizzazione ai viaggi

In vigore dal 12 set 2018
Diritti per l’autorizzazione ai viaggi 1.   Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga diritti pari a 7 EUR. 2.   I richiedenti di età inferiore a diciotto anni o superiore a settant’anni al momento della presentazione della domanda sono esentati dal pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi. 3.   I diritti per l’autorizzazione ai viaggi sono riscossi in euro. 4.   La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’ per stabilire metodi e processi di pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi. Le variazioni dell’importo tengono conto di eventuali aumenti delle spese di cui all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1240:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo