Art. 18
Diritti per l’autorizzazione ai viaggi
In vigore dal 12 set 2018
Diritti per l’autorizzazione ai viaggi
1. Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga diritti pari a 7 EUR.
2. I richiedenti di età inferiore a diciotto anni o superiore a settant’anni al momento della presentazione della domanda sono esentati dal pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi.
3. I diritti per l’autorizzazione ai viaggi sono riscossi in euro.
4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’ per stabilire metodi e processi di pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi. Le variazioni dell’importo tengono conto di eventuali aumenti delle spese di cui all’.
Storico versioni
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