Art. 4
Definizioni
In vigore dal 20 mag 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«frontiere esterne»: le frontiere esterne quali definite all', punto 2), del regolamento (UE) 2016/399;
2)
«verifiche di frontiera»: le verifiche di frontiera quali definite all', punto 11), del regolamento (UE) 2016/399;
3)
«autorità di frontiera»: le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera;
4)
«autorità di controllo»: l'autorità di controllo di cui all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo di cui all', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/680;
5)
«verifica»: il procedimento di confronto di serie di dati al fine di verificare la validità di una identità dichiarata (verifica «uno a uno»);
6)
«identificazione»: il procedimento volto a determinare l'identità di una persona mediante interrogazione di una banca dati confrontando varie serie di dati (verifica «uno a molti»);
7)
«dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi e segni di punteggiatura;
8)
«dati di identità»: i dati di cui all', paragrafo 3, lettere da a) a e);
9)
«dati relativi alle impronte digitali»: le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona;
10)
«immagine del volto», le immagini digitalizzate del volto di una persona;
11)
«dati biometrici»: i dati relativi alle impronte digitali o alle immagini del volto o di entrambe;
12)
«template biometrico»: la rappresentazione matematica ottenuta estraendo elementi dai dati biometrici, limitatamente alle caratteristiche necessarie per effettuare identificazioni e verifiche;
13)
«documento di viaggio»: il passaporto o altro documento equivalente che autorizza il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sul quale può essere apposto un visto;
14)
«dati del documento di viaggio»: tipo, numero e paese di rilascio del documento di viaggio, data di scadenza della validità del documento di viaggio e codice a tre lettere del paese di rilascio del documento di viaggio;
15)
«sistemi di informazione dell'UE»: l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS e l'ECRIS-TCN;
16)
«dati Europol»: i dati personali trattati da Europol per le finalità di cui all', paragrafo 2, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/794;
17)
«banche dati Interpol»: la banca dati Interpol sui documenti di viaggio rubati o smarriti (banca dati SLTD) e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (banca dati TDAWN);
18)
«corrispondenza»: la coincidenza risultante da un confronto automatizzato tra dati personali registrati o in fase di registrazione in un sistema di informazione o in una banca dati;
19)
«autorità di polizia»: l'autorità competente quale definita all', punto 7), della direttiva (UE) 2016/680;
20)
«autorità designate»: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all', paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, all', paragrafo 1, lettera e), della decisione 2008/633/GAI e all', paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;
21)
«reato di terrorismo», il reato che, ai sensi del diritto nazionale, corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (35);
22)
«reato grave»: il reato che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (36), se è punibile conformemente al diritto nazionale con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni;
23)
«Sistema di ingressi/uscite» o «EES»: il sistema di ingressi/uscite istituito dal regolamento (UE) 2017/2226;
24)
«Sistema di informazione visti» o «VIS»: il sistema di informazione visti istituito dal regolamento (CE) n. 767/2008;
25)
«Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi» o «ETIAS»: il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi istituito dal regolamento (UE) 2018/1240;
26)
«Eurodac»: l'Eurodac istituito dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (37);
27)
«Sistema di informazione Schengen» o «SIS»: il sistema d'informazione Schengen istituito dai regolamenti (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2018/1862;
28)
«ECRIS-TCN»: il sistema centralizzato per l'identificazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi istituito dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio (38).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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