Art. 6
Portale di ricerca europeo
In vigore dal 20 mag 2019
Portale di ricerca europeo
1. È istituito un portale di ricerca europeo (ESP) al fine di agevolare l'accesso rapido, continuato, efficace, sistematico e controllato delle autorità degli Stati membri e delle agenzie dell'Unione ai sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alle banche dati Interpol per lo svolgimento dei loro compiti e conformemente ai rispettivi diritti di accesso e agli obiettivi e scopi dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS e dell'ECRIS-TCN.
2. L'ESP è composto di:
a)
un'infrastruttura centrale, che comprende un portale di ricerca per l'interrogazione simultanea dell'EES, del VIS, dell'ETIAS, dell'Eurodac, del SIS, del sistema ECRIS-TCN, dei dati Europol e delle banche dati Interpol;
b)
un canale di comunicazione sicuro tra l'ESP, gli Stati membri e le agenzie dell'Unione autorizzati a usare l'ESP;
c)
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra l'ESP e l'EES, il VIS, l'ETIAS, l'Eurodac, il SIS centrale, l'ECRIS-TCN, i dati Europol e le banche dati Interpol nonché tra l'ESP e le infrastrutture centrali del CIR e del MID.
3. eu-LISA provvede allo sviluppo dell'ESP e ne assicura la gestione tecnica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2019:817:oj#art-6