Art. 5
Non discriminazione e diritti fondamentali
In vigore dal 20 mag 2019
Non discriminazione e diritti fondamentali
Il trattamento di dati personali ai fini del presente regolamento non dà luogo a discriminazioni nei confronti delle persone fondate sul genere, sulla razza, sul colore della pelle o sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulle opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, sull'appartenenza a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. Esso rispetta pienamente la dignità e l'integrità umana nonché i diritti fondamentali, compreso il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. È prestata particolare attenzione ai minori, alle persone anziane, alle persone con disabilità e alle persone bisognose di protezione internazionale. L'interesse superiore del minore è considerato preminente.
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