Art. 3

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 mag 2019
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica all'EES, al VIS, all'ETIAS e al SIS. 2.   Il presente regolamento si applica alle persone i cui dati personali possono essere trattati nei sistemi di informazione dell'UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo e i cui dati sono raccolti ai fini di cui agli del regolamento (CE) n. 767/2008, all' del regolamento (UE) 2017/2226, agli del regolamento (UE) 2018/1240, all' del regolamento (UE) 2018/1860 e all' del regolamento (UE) 2018/1861.
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