Art. 18
Dati dell'archivio comune di dati di identità
In vigore dal 20 mag 2019
Dati dell'archivio comune di dati di identità
1. Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati:
a)
i dati di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d), all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226;
b)
i dati di cui all', punti 4, lettere da a) a c), 5 e 6, del regolamento (CE) n. 767/2008;
c)
i dati di cui all', punto 2), lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati.
3. Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e a norma del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini di cui agli .
4. Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento all'effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati.
5. La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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