Art. 18

Dati dell'archivio comune di dati di identità

In vigore dal 20 mag 2019
Dati dell'archivio comune di dati di identità 1.   Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati: a) i dati di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d), all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226; b) i dati di cui all', punti 4, lettere da a) a c), 5 e 6, del regolamento (CE) n. 767/2008; c) i dati di cui all', punto 2), lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/1240. 2.   Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati. 3.   Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e a norma del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini di cui agli . 4.   Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento all'effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati. 5.   La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all', paragrafo 2.
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