Art. 9

Interrogazioni

In vigore dal 20 mag 2019
Interrogazioni 1.   Gli utenti dell'ESP avviano un'interrogazione presentando dati alfanumerici o biometrici all'ESP. Ove un'interrogazione sia stata lanciata, l'ESP interroga simultaneamente l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, l'ECRIS-TCN, il CIR, i dati Europol e le banche dati Interpol, usando i dati presentati dall'utente e in funzione del profilo dell'utente. 2.   Le categorie di dati usati per avviare l'interrogazione tramite l'ESP corrispondono alle categorie di dati relativi a persone o documenti di viaggio che possono essere usati per interrogare i vari sistemi di informazione dell'UE, i dati Europol e le banche dati Interpol conformemente agli strumenti giuridici che li disciplinano. 3.   eu-LISA, in cooperazione con gli Stati membri, implementa un documento di controllo dell'interfaccia per l'ESP basato sul formato universale dei messaggi di cui all'. 4.   Ove un'interrogazione sia stata lanciata da un utente dell'ESP, l'EES, l'ETIAS, il VIS, il SIS, l'Eurodac, il ECRIS-TCN, il CIR, il MID, i dati Europol e le banche dati Interpol risponde all'interrogazione fornendo i dati in essi contenuti. Fatto salvo l', la risposta fornita dall'ESP indica il sistema di informazione dell'UE o la banca dati cui appartengono i dati. L'ESP non fornisce alcuna informazione in merito ai dati contenuti nei sistemi di informazione dell'UE, ai dati Europol e alla banca dati Interpol a cui l'utente non ha accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale applicabile. 5.   L'ESP è progettato in modo da garantire che le interrogazioni delle banche dati Interpol lanciate attraverso l'ESP siano effettuate in modo tale che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol. 6.   L'ESP fornisce risposte all'utente non appena i dati sono disponibili in uno dei sistemi di informazione dell'UE, nei dati Europol o nelle banche dati Interpol. Tali risposte contengono unicamente i dati a cui l'utente ha accesso a norma del diritto dell'Unione e nazionale. 7.   La Commissione adotta un atto di esecuzione per specificare la procedura tecnica di interrogazione da parte dell'ESP dei sistemi di informazione dell'UE, dei dati Europol e delle banche dati Interpol e il formato delle risposte dell'ESP. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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