Art. 20

Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione

In vigore dal 20 mag 2019
Accesso all'archivio comune di dati di identità a fini di identificazione 1.   Le interrogazioni del CIR sono effettuate da un'autorità di polizia conformemente ai paragrafi 2 e 5 unicamente nei seguenti casi: a) se l'autorità di polizia non è in grado di identificare una persona in ragione dell'assenza di un documento di viaggio o di un altro documento credibile che ne provi l'identità; b) se sussistono dubbi quanto ai dati di identità forniti da una persona; c) se sussistono dubbi quanto all'autenticità del documento di viaggio o di un altro documento credibile fornito da una persona; d) se sussistono dubbi quanto all'identità del titolare del documento di viaggio o di un altro documento credibile; ovvero e) se l'interessato non è in grado o rifiuta di cooperare. Tali interrogazioni non sono autorizzate nel caso di minori di età inferiore a 12 anni, a meno che ciò non sia nell'interesse superiore del minore. 2.   Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 1, l'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 5 può, unicamente ai fini dell'identificazione di una persona, interrogare il CIR con i dati biometrici dell'interessato acquisiti sul posto durante una verifica d'identità, a condizione che la procedura sia stata avviata in presenza dell'interessato. 3.   Se dall'interrogazione risulta che nell'archivio comune sono conservati dati dell'interessato, l'autorità di polizia ha accesso all'archivio comune per consultare i dati di cui all', paragrafo 1. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione è effettuata con i dati di identità dell'interessato combinati con i dati del documento di viaggio oppure con i dati di identità forniti dall'interessato. 4.   L'autorità di polizia appositamente autorizzata da una misura legislativa nazionale di cui al paragrafo 6 può, in caso di catastrofe naturale, incidente o attacco terroristico e unicamente ai fini dell'identificazione di persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità o resti umani non identificati, interrogare il CIR con i dati biometrici degli interessati. 5.   Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 2 adottano misure legislative nazionali. Nell'adottare tali misure gli Stati membri tengono conto della necessità di evitare qualsiasi discriminazione nei confronti di cittadini di paesi terzi. Tali misure specificano le finalità esatte dell'identificazione nell'ambito degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c). Designano le autorità di polizia competenti e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri di tali verifiche. 6.   Gli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dal paragrafo 4 adottano misure legislative nazionali che stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri.
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