Art. 18 · Dati dell'archivio comune di dati di identità

Art. 18

Dati dell'archivio comune di dati di identità

In vigore dal 20 mag 2019
Dati dell'archivio comune di dati di identità 1.   Il CIR conserva i seguenti dati, separati per logica in base al sistema di informazione di provenienza dei dati: a) i dati di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a d), all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e all', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/2226; b) i dati di cui all', punti 4, lettere da a) a c), 5 e 6, del regolamento (CE) n. 767/2008; c) i dati di cui all', punto 2), lettere da a) a e), del regolamento (UE) 2018/1240. 2.   Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento ai sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati. 3.   Le autorità che hanno accesso al CIR effettuano tale accesso conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma degli strumenti giuridici che disciplinano i sistemi di informazione dell'UE e a norma del diritto nazionale e conformemente ai rispettivi diritti di accesso a norma del presente regolamento, ai fini di cui agli . 4.   Per ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 il CIR inserisce un riferimento all'effettiva registrazione nei sistemi di informazione dell'UE cui appartengono i dati. 5.   La conservazione dei dati di cui al paragrafo 1 rispetta le norme di qualità di cui all', paragrafo 2.
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