dati relativi alle impronte digitali

Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

i dati sulle impronte digitali di tutte le dita o almeno degli indici e, qualora queste ultime non fossero disponibili, sulle impronte di tutte le altre dita, oppure un'impronta digitale latente. 2. I termini definiti nell'articolo 2 della direttiva 95/46/CE hanno lo stesso significato nel presente regolamento, nella misura in cui i dati personali siano trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento. 3. Salvo diverse disposizioni, i termini definiti nell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 hanno lo stesso significato

Fonte: reg-2013-06-26-603art. 2

i dati sulle quattro impronte digitali del dito indice, medio, anulare e mignolo della mano destra, se disponibili, o altrimenti della mano sinistra

Fonte: reg-2017-11-30-2226art. 3

i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di tutte le dieci dita, se presenti, oppure un'impronta digitale latente

Fonte: reg-2024-05-14-1358art. 2

le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona

Fonte: reg-2019-05-20-817art. 4

le immagini delle impronte digitali e le immagini delle impronte digitali latenti che, per il loro carattere di unicità e i punti caratteristici che contengono, permettono confronti precisi e irrefutabili sull'identità di una persona

Fonte: reg-2019-05-20-818art. 4
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