Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «richiedente protezione internazionale»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale quale definita all', punto 7), del regolamento (UE) 2024/1347 sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva; b) «persona registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione»: una persona che è stata registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di reinsediamento o di ammissione umanitaria in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1350; c) «persona ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento»: una persona reinsediata da uno Stato membro al di fuori dell'ambito del regolamento (UE) 2024/1351, se tale persona è beneficiaria di protezione internazionale quale definita all', punto 3), del regolamento (UE) 2024/1347 o dello status umanitario a norma del diritto nazionale ai sensi dell', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1350, in conformità delle norme che governano il programma nazionale di reinsediamento; d) «status umanitario a norma del diritto nazionale»: uno status umanitario a norma del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347; e) «Stato membro d'origine»: i) in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto; ii) in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto; iii) in relazione alle persone di cui all', paragrafo 2, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac; iv) in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac; v) in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto; vi) in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto; vii) in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto; viii) in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto; f) «cittadino di paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, TFUE, e che non è un cittadino di uno Stato che partecipa all'applicazione del presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione; g) «soggiorno irregolare»: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo o di un apolide che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all' del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro; h) «beneficiario di protezione internazionale»: una persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato quale definito all', punto 1), del regolamento (UE) 2024/1347 o lo status di protezione sussidiaria quale definito all', punto 2), di tale regolamento; i) «beneficiario di protezione temporanea»: una persona che beneficia della protezione temporanea quale definita all', lettera a), della direttiva 2001/55/CE e in una decisione di esecuzione del Consiglio che introduce una protezione temporanea, o di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente introdotta in risposta allo stesso evento di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio; j) «riscontro positivo»: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dall'Eurodac sulla base di un confronto tra i dati biometrici registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell', paragrafo 4; k) «punto di accesso nazionale»: il sistema nazionale designato per comunicare con l'Eurodac; l) «punto di accesso Europol»: il sistema Europol designato per comunicare con l'Eurodac; m) «dati Eurodac»: tutti i dati conservati nel sistema Eurodac in conformità dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafo 2; n) «contrasto»: la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi; o) «reato di terrorismo»: un reato a norma del diritto nazionale che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541; p) «reato grave»: un reato che corrisponde o è equivalente a quelli di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se nel diritto nazionale il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tale reato è pari o superiore a tre anni; q) «dati relativi alle impronte digitali»: i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di tutte le dieci dita, se presenti, oppure un'impronta digitale latente; r) «dati relativi all'immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici; s) «dati biometrici»: dati relativi alle impronte digitali o dati relativi all'immagine del volto; t) «dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi o segni di punteggiatura; u) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351 o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno; v) «documento di controllo dell'interfaccia»: un documento tecnico che specifica i requisiti necessari che i punti di accesso nazionali o il punto di accesso Europol sono tenuti a rispettare per poter comunicare elettronicamente con l'Eurodac, in particolare precisando il formato e il possibile contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra l'Eurodac e i punti di accesso nazionali o il punto di accesso Europol; w) «CIR»: l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/818; x) «dati di identità»: i dati menzionati nell', paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), e nell', paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h); y) «serie di dati»: l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell' o 26, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati biometrici, dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio; z) «bambino» o «minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni. 2.   Le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2016/679 si applicano al presente regolamento nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e j) del presente regolamento. 3.   Salvo diverse disposizioni, le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2024/1351 si applicano al presente regolamento. 4.   Le definizioni di cui all' della direttiva (UE) 2016/680 si applicano al presente regolamento nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle competenti autorità degli Stati membri a fini di contrasto.
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