Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 mag 2024
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«richiedente protezione internazionale»: il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia fatto domanda di protezione internazionale quale definita all', punto 7), del regolamento (UE) 2024/1347 sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;
b)
«persona registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione»: una persona che è stata registrata ai fini dello svolgimento di una procedura di reinsediamento o di ammissione umanitaria in conformità dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1350;
c)
«persona ammessa in conformità di un programma nazionale di reinsediamento»: una persona reinsediata da uno Stato membro al di fuori dell'ambito del regolamento (UE) 2024/1351, se tale persona è beneficiaria di protezione internazionale quale definita all', punto 3), del regolamento (UE) 2024/1347 o dello status umanitario a norma del diritto nazionale ai sensi dell', paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2024/1350, in conformità delle norme che governano il programma nazionale di reinsediamento;
d)
«status umanitario a norma del diritto nazionale»: uno status umanitario a norma del diritto nazionale che prevede diritti e obblighi equivalenti ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 20 a 26 e da 28 a 35 del regolamento (UE) 2024/1347;
e)
«Stato membro d'origine»:
i)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;
ii)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;
iii)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 2, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac;
iv)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac;
v)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;
vi)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;
vii)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;
viii)
in relazione alle persone di cui all', paragrafo 1, lo Stato membro che trasmette i dati personali all'Eurodac e riceve i risultati del confronto;
f)
«cittadino di paese terzo»: qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1, TFUE, e che non è un cittadino di uno Stato che partecipa all'applicazione del presente regolamento in virtù di un accordo con l'Unione;
g)
«soggiorno irregolare»: la presenza nel territorio di uno Stato membro di un cittadino di paese terzo o di un apolide che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'ingresso di cui all' del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) o altre condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza in tale Stato membro;
h)
«beneficiario di protezione internazionale»: una persona cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato quale definito all', punto 1), del regolamento (UE) 2024/1347 o lo status di protezione sussidiaria quale definito all', punto 2), di tale regolamento;
i)
«beneficiario di protezione temporanea»: una persona che beneficia della protezione temporanea quale definita all', lettera a), della direttiva 2001/55/CE e in una decisione di esecuzione del Consiglio che introduce una protezione temporanea, o di qualsiasi altra protezione nazionale equivalente introdotta in risposta allo stesso evento di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio;
j)
«riscontro positivo»: la corrispondenza constatata o le corrispondenze constatate dall'Eurodac sulla base di un confronto tra i dati biometrici registrati nella banca dati centrale informatizzata e quelli trasmessi da uno Stato membro relativi a una persona, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri di controllare immediatamente l'esito del confronto a norma dell', paragrafo 4;
k)
«punto di accesso nazionale»: il sistema nazionale designato per comunicare con l'Eurodac;
l)
«punto di accesso Europol»: il sistema Europol designato per comunicare con l'Eurodac;
m)
«dati Eurodac»: tutti i dati conservati nel sistema Eurodac in conformità dell', paragrafi 1 e 2, dell', paragrafo 1, dell', paragrafo 1, dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafi 2 e 3, dell', paragrafi 2 e 3, e dell', paragrafo 2;
n)
«contrasto»: la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi;
o)
«reato di terrorismo»: un reato a norma del diritto nazionale che corrisponde o è equivalente a uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541;
p)
«reato grave»: un reato che corrisponde o è equivalente a quelli di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI, se nel diritto nazionale il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tale reato è pari o superiore a tre anni;
q)
«dati relativi alle impronte digitali»: i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di tutte le dieci dita, se presenti, oppure un'impronta digitale latente;
r)
«dati relativi all'immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici;
s)
«dati biometrici»: dati relativi alle impronte digitali o dati relativi all'immagine del volto;
t)
«dati alfanumerici»: i dati rappresentati da lettere, cifre, caratteri speciali, spazi o segni di punteggiatura;
u)
«titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che autorizza il soggiorno di un cittadino di paese terzo o di un apolide nel suo territorio, compresi i documenti che consentono all'interessato di soggiornare nel territorio nazionale nell'ambito di un regime di protezione temporanea o fino alla cessazione delle circostanze che ostano all'esecuzione di un provvedimento di allontanamento, ad eccezione dei visti e delle autorizzazioni di soggiorno rilasciati nel periodo necessario a determinare lo Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351 o durante l'esame di una domanda di protezione internazionale o di una richiesta di permesso di soggiorno;
v)
«documento di controllo dell'interfaccia»: un documento tecnico che specifica i requisiti necessari che i punti di accesso nazionali o il punto di accesso Europol sono tenuti a rispettare per poter comunicare elettronicamente con l'Eurodac, in particolare precisando il formato e il possibile contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra l'Eurodac e i punti di accesso nazionali o il punto di accesso Europol;
w)
«CIR»: l'archivio comune di dati di identità quale istituito dall', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/818;
x)
«dati di identità»: i dati menzionati nell', paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 1, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), nell', paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h), e nell', paragrafo 2, lettere da c) a f) e lettera h);
y)
«serie di dati»: l'insieme di informazioni registrate nell'Eurodac sulla base dell' o 26, corrispondenti a una serie di impronte digitali dell'interessato e composte da dati biometrici, dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio;
z)
«bambino» o «minore»: il cittadino di paese terzo o l'apolide di età inferiore ai 18 anni.
2. Le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2016/679 si applicano al presente regolamento nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle autorità degli Stati membri ai fini di cui all', paragrafo 1, lettere a), b), c) e j) del presente regolamento.
3. Salvo diverse disposizioni, le definizioni di cui all' del regolamento (UE) 2024/1351 si applicano al presente regolamento.
4. Le definizioni di cui all' della direttiva (UE) 2016/680 si applicano al presente regolamento nella misura in cui i dati personali sono trattati dalle competenti autorità degli Stati membri a fini di contrasto.
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