Art. 9
Condizioni di accesso all'Eurodac per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS
In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni di accesso all'Eurodac per il trattamento manuale da parte delle unità nazionali ETIAS
1. Le unità nazionali ETIAS consultano l'Eurodac mediante gli stessi dati alfanumerici usati per il trattamento automatizzato di cui all'.
2. Ai fini dell', paragrafo 1, lettera g), del presente regolamento, le unità nazionali ETIAS hanno accesso all'Eurodac, in conformità del regolamento (UE) 2018/1240, per consultare i dati in modalità di sola lettura al fine di esaminare le domande di autorizzazione ai viaggi. In particolare, le unità nazionali ETIAS possono consultare i dati di cui agli del presente regolamento.
3. A seguito di consultazione e di accesso conformemente ai paragrafi 1 e 2, l'esito della valutazione è registrato solo nel fascicolo di domanda ETIAS.
Storico versioni
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