Art. 8
Interoperabilità con l'ETIAS
In vigore dal 14 mag 2024
Interoperabilità con l'ETIAS
1. A decorrere dal 12 giugno 2026, l'Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo di cui all' del regolamento (UE) 2019/818 al fine di consentire l'applicazione degli del regolamento (UE) 2018/1240.
2. Il trattamento automatizzato di cui all' del regolamento (UE) 2018/1240 consente le verifiche previste da tale articolo e le verifiche successive di cui agli del medesimo regolamento.
Ai fini delle verifiche di cui all', paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema centrale ETIAS utilizza il portale di ricerca europeo per confrontare i dati dell'ETIAS con i dati dell'Eurodac raccolti sulla base degli del presente regolamento in modalità di sola lettura utilizzando le categorie di dati elencate nella tabella delle corrispondenze di cui all'allegato I dello stesso, corrispondenti a persone che hanno lasciato il territorio degli Stati membri o ne sono state allontanate in conformità di una decisione di rimpatrio o di un provvedimento di allontanamento. Tali verifiche non pregiudicano le norme specifiche di cui all', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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