Art. 17
Registrazione dei dati
In vigore dal 14 mag 2024
Registrazione dei dati
1. In conformità dell', paragrafo 2, nell'Eurodac sono registrati unicamente i seguenti dati:
a)
dati relativi alle impronte digitali;
b)
immagine del volto;
c)
cognomi e nomi, cognomi alla nascita, eventuali cognomi precedenti e «alias», che possono essere registrati a parte;
d)
cittadinanza o cittadinanze;
e)
data di nascita;
f)
luogo di nascita;
g)
Stato membro d'origine, luogo e giorno in cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale; nei casi di cui all', paragrafo 2, lettera a), la data della domanda corrisponde alla data inserita dallo Stato membro che ha provveduto al trasferimento del richiedente;
h)
sesso;
i)
ove disponibili, tipo e numero, codice a tre lettere del paese di rilascio e data di scadenza di tale documento;
j)
se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio corredata di un'indicazione della sua autenticità o, se non disponibile, di un altro documento che faciliti l'identificazione del cittadino di paese terzo o dell'apolide accompagnato da un'indicazione della sua autenticità;
k)
numero di riferimento assegnato dallo Stato membro d'origine;
l)
data di rilevamento dei dati biometrici;
m)
data della trasmissione dei dati all'Eurodac;
n)
identificativo utente dell'operatore.
2. Inoltre, ove applicabile, e qualora siano disponibili, i seguenti dati sono registrati tempestivamente nell'Eurodac in conformità dell', paragrafo 2:
a)
lo Stato membro competente nei casi di cui all', paragrafo 1, 2 o 3;
b)
lo Stato membro di ricollocazione conformemente all', paragrafo 1;
c)
nei casi di cui all', paragrafo 2, lettera a), la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento;
d)
nei casi di cui all', paragrafo 2, lettera b), la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento;
e)
nei casi di cui all', paragrafo 2, lettera c), la data in cui l'interessato ha lasciato il territorio degli Stati membri;
f)
nei casi di cui all', paragrafo 2, lettera d), la data in cui l'interessato è stato allontanato dal territorio degli Stati membri o lo ha lasciato;
g)
nei casi di cui all', paragrafo 2, la data di arrivo dell'interessato in seguito al buon esito del trasferimento;
h)
il fatto che un visto è stato rilasciato al richiedente, lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto o per conto del quale è stato rilasciato il visto, e il numero della domanda di visto;
i)
il fatto che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna in base al controllo di sicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio (37) o in base a un esame a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 o dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, se si verifica una delle seguenti circostanze:
i)
la persona interessata è armata;
ii)
la persona interessata è violenta;
iii)
vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541;
iv)
vi sono indicazioni che la persona interessata è coinvolta in uno dei reati di cui all', paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI;
j)
il fatto che la domanda di protezione internazionale sia stata respinta in quanto il richiedente non ha diritto di rimanere e non è stato autorizzato a rimanere in uno Stato membro a norma del regolamento (UE) 2024/1348;
k)
il fatto che, a seguito di un esame di una domanda nella procedura di frontiera a norma del regolamento (UE) 2024/1348, una decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza o una decisione che dichiara la domanda implicitamente o esplicitamente ritirata siano divenuti definitivi;
l)
il fatto che sia stata accordata assistenza per il rimpatrio volontario e la reintegrazione (RVA&R).
3. Se tutti i dati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettera h), del presente articolo relativi a una persona di cui all' sono registrati nell'Eurodac, essi sono considerati una serie di dati trasmessa all'Eurodac ai fini dell', paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento (UE) 2019/818.
4. Lo Stato membro d'origine che ha concluso che la minaccia per la sicurezza interna individuata a seguito degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 o a seguito di un esame a norma dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 o dell', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348 ha cessato di applicarsi cancella la registrazione della segnalazione di sicurezza dalla serie di dati, previa consultazione degli altri Stati membri che hanno registrato una serie di dati della stessa persona. Non appena possibile, e in ogni caso entro 72 ore dalla cancellazione, da parte di un altro Stato membro d'origine, della segnalazione di sicurezza che ha generato un riscontro positivo con i dati trasmessi da altri Stati membri d'origine riguardanti persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, o all', paragrafo 1, del presente regolamento l'Eurodac informa tali Stati membri d'origine di detta cancellazione. Tali Stati membri d'origine cancellano altresì la segnalazione di sicurezza nella serie di dati corrispondente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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