Art. 3
Architettura del sistema e principi di base
In vigore dal 14 mag 2024
Architettura del sistema e principi di base
1. L'Eurodac consta di:
a)
un sistema centrale costituito da:
i)
un'unità centrale,
ii)
un piano e un sistema di continuità operativa;
b)
un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale e gli Stati membri, dotata di un canale di comunicazione sicuro e cifrato per i dati Eurodac («infrastruttura di comunicazione»);
c)
il CIR;
d)
un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo e tra il sistema centrale e il CIR.
2. Il CIR contiene i dati menzionati nell', paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), nell', paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), nell', paragrafo 1, lettere da a) a f) e lettere h) e i), nell', paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i), nell', paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i), nell', paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettera h), e paragrafo 3, lettera a), e nell', paragrafo 2, lettere da a) a f) e lettere h) e i). I rimanenti dati Eurodac sono conservati nel sistema centrale.
3. L'infrastruttura di comunicazione utilizza la rete esistente dei «servizi transeuropei sicuri per la telematica tra amministrazioni» (TESTA). Per garantire la riservatezza, i dati personali trasmessi all'Eurodac o dall'Eurodac sono cifrati.
4. Ciascuno Stato membro dispone di un unico punto di accesso nazionale. Europol dispone di un punto di accesso unico (punto di accesso Europol).
5. I dati riguardanti le persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, sono trattati nell'Eurodac per conto dello Stato membro d'origine alle condizioni indicate nel presente regolamento e sono tenuti separati con mezzi tecnici adeguati.
6. Tutte le serie di dati registrate nell'Eurodac corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide sono collegate in una sequenza. Se è effettuato un confronto automatico a norma degli e si ottiene un riscontro positivo con almeno un'altra serie di impronte digitali o, se tali impronte digitali sono di qualità tale da non assicurare un confronto appropriato o non sono disponibili, i dati relativi all'immagine del volto in un'altra serie di dati corrispondente allo stesso cittadino di paese terzo o apolide, l'Eurodac collega automaticamente tali serie di dati in base al confronto. Se necessario, un esperto verifica, conformemente all', paragrafi 4 e 5, il risultato di un confronto automatico effettuato a norma degli . Quando conferma il riscontro positivo, lo Stato membro ricevente invia una notifica che conferma il collegamento di tali serie di dati a eu-LISA.
7. Le norme cui è soggetto l'Eurodac si applicano anche alle operazioni effettuate dagli Stati membri dal momento della trasmissione dei dati all'Eurodac fino all'utilizzazione dei risultati del confronto.
Storico versioni
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