Art. 4

Gestione operativa

In vigore dal 14 mag 2024
Gestione operativa 1.   eu-LISA è responsabile della gestione operativa dell'Eurodac. La gestione operativa dell'Eurodac consiste nell'insieme dei compiti necessari a garantire un funzionamento dell'Eurodac 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ai sensi del presente regolamento, e comprende in particolare la manutenzione e gli adeguamenti tecnici necessari a garantire che il sistema funzioni a un livello di qualità operativa soddisfacente, in particolare per quanto riguarda il tempo richiesto per interrogare Eurodac. eu-LISA elabora un piano e un sistema di continuità operativa tenendo conto delle esigenze di manutenzione e dei periodi di inattività di Eurodac imprevisti, incluso l'impatto delle misure per la continuità operativa sulla protezione e sulla sicurezza dei dati. In cooperazione con gli Stati membri, eu-LISA provvede a che siano utilizzate, previa analisi costi/benefici, le migliori e più sicure tecnologie e tecniche disponibili per l'Eurodac. 2.   eu-LISA può utilizzare dati personali reali provenienti dal sistema di produzione Eurodac a fini di prova, conformemente al regolamento (UE) 2016/679, nei seguenti casi: a) per stabilire la diagnosi ed effettuare la riparazione in caso di guasti rilevati nell'Eurodac; oppure b) per sperimentare nuove tecnologie e tecniche pertinenti intese a migliorare le prestazioni dell'Eurodac o la trasmissione dei dati all'Eurodac. Nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), le misure di sicurezza, il controllo dell'accesso e le registrazioni effettuate nell'ambiente di prova sono identici a quelli previsti per il sistema di produzione dell'Eurodac. Il trattamento di dati personali reali adattati per la sperimentazione è soggetto a condizioni rigorose e reso anonimo in modo tale che l'interessato non sia più identificabile. Una volta raggiunto lo scopo per il quale sono state effettuate le prove o una volta completate le prove, i dati personali reali sono immediatamente e permanentemente cancellati dall'ambiente di prova. 3.   eu-LISA è responsabile dei seguenti compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione: a) controllo; b) sicurezza; c) coordinamento delle relazioni tra gli Stati membri e il gestore. 4.   La Commissione è responsabile di tutti i compiti relativi all'infrastruttura di comunicazione diversi da quelli di cui al paragrafo 3, in particolare: a) esecuzione del bilancio; b) acquisizione e rinnovo; c) aspetti contrattuali. 5.   Fatto salvo l' dello statuto dei funzionari dell'Unione europea e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (35), eu-LISA applica norme adeguate in materia di segreto professionale o altri doveri di riservatezza equivalenti a tutti i membri del proprio personale che devono lavorare con i dati Eurodac. Il presente paragrafo si applica anche dopo che tale personale abbia lasciato l'incarico o cessato di lavorare, ovvero portato a termine i suoi compiti.
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