Art. 5
Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto
In vigore dal 14 mag 2024
Autorità designate degli Stati membri a fini di contrasto
1. A fini di contrasto, gli Stati membri designano le autorità autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac a norma del presente regolamento. Le autorità designate sono le autorità degli Stati membri responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi.
2. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle sue autorità designate.
3. Ciascuno Stato membro conserva un elenco delle unità operative in seno alle sue autorità designate che sono autorizzate a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso nazionale.
Storico versioni
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