Art. 7

Autorità designata di Europol e autorità di verifica di Europol a fini di contrasto

In vigore dal 14 mag 2024
Autorità designata di Europol e autorità di verifica di Europol a fini di contrasto 1.   A fini di contrasto, Europol designa una o più delle sue unità operative come «autorità designata di Europol». L'autorità designata da Europol è autorizzata a chiedere il confronto con i dati Eurodac attraverso il punto di accesso Europol al fine sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol. 2.   A fini di contrasto, Europol designa un'unità specializzata unica composta di funzionari di Europol debitamente autorizzati ad agire in qualità di autorità di verifica. L'autorità di verifica di Europol è autorizzata a trasmettere le richieste di confronto con i dati Eurodac da parte dell'autorità designata di Europol attraverso il punto di accesso Europol. L'autorità di verifica di Europol è pienamente indipendente dall'autorità designata di Europol nello svolgimento dei suoi compiti a norma del presente regolamento. L'autorità di verifica di Europol è distinta dall'autorità designata di Europol e non riceve istruzioni dalla stessa in merito al risultato della verifica. Compete all'autorità di verifica di Europol garantire il rispetto delle condizioni per la richiesta di confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati Eurodac.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1358:oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo