Art. 15

Rilevamento e trasmissione di dati biometrici

In vigore dal 14 mag 2024
Rilevamento e trasmissione di dati biometrici 1.   Ciascuno Stato membro procede, in conformità dell', paragrafo 2, al rilevamento dei dati biometrici di ogni richiedente protezione internazionale di età non inferiore a sei anni: a) al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale di cui all' del regolamento (UE) 2024/1348 e trasmette tali dati quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore da tale registrazione, insieme agli altri dati di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento all'Eurodac, in conformità dell', paragrafo 2, del presente regolamento; oppure b) al momento in cui è fatta la domanda di protezione internazionale, se la stessa è fatta a un valico di frontiera esterno o in una zona di transito da una persona che non soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all' del regolamento (UE) 2016/399, e trasmette tali dati quanto prima, e in ogni caso entro 72 ore dal rilevamento dei dati biometrici, insieme ai dati di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, all'Eurodac, in conformità dell', paragrafo 2 del presente regolamento. L'inosservanza del termine di 72 ore di cui al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di rilevare i dati biometrici e di trasmetterli all'Eurodac. Quando lo stato dei polpastrelli non consente di effettuare un rilevamento delle impronte digitali di qualità tale da assicurare un confronto appropriato ai sensi dell', lo Stato membro d'origine provvede a rilevare nuovamente le impronte digitali del richiedente e le ritrasmette quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dall'esito positivo del nuovo rilevamento. 2.   In deroga al paragrafo 1, quando non è possibile rilevare i dati biometrici di un richiedente protezione internazionale a causa di provvedimenti adottati a tutela della salute della persona o della salute pubblica, gli Stati membri rilevano e trasmettono tali dati biometrici quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal momento in cui tali motivi di salute sono venuti meno. Nel caso di gravi problemi tecnici gli Stati membri possono prorogare di ulteriori 48 ore al massimo il termine di 72 ore di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), al fine di attuare i piani di continuità nazionali. 3.   Se richiesto dallo Stato membro interessato, i dati biometrici, i dati alfanumerici e, se disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio possono anche essere rilevati e trasmessi per conto di tale Stato membro dai membri delle squadre della guardia costiera e di frontiera europea o da esperti delle squadre di sostegno all'asilo appositamente formati nell'adempimento dei compiti e nell'esercizio dei poteri di cui ai regolamenti (UE) 2019/1896 e (UE) 2021/2303. 4.   Ciascuna serie di dati raccolti e trasmessi a norma del presente articolo è collegata ad altre serie di dati corrispondenti allo stesso cittadino di paese terzo o apolide secondo una sequenza come stabilito all', paragrafo 6.
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Rilevamento e trasmissione di dati biometrici (Art. 15 Regolamento (UE) 2024/1358) — Testo vigente | Portale Normativo