Art. 13
Obbligo di rilevare i dati biometrici
In vigore dal 14 mag 2024
Obbligo di rilevare i dati biometrici
1. Gli Stati membri rilevano i dati biometrici delle persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafi 1 e 2, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1 e all', paragrafo 1, ai fini dell', paragrafo 1, lettere a), b), c) e j), e impongono a tali persone di fornire i propri dati biometrici e le informano conformemente all'.
2. Gli Stati membri rispettano la dignità e l'integrità fisica delle persone nel corso della procedura di rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto.
3. Le misure amministrative volte a garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici di cui al paragrafo 1 sono stabilite nel diritto nazionale. Tali misure sono effettive, proporzionate e dissuasive e possono includere la possibilità di ricorrere a mezzi di coercizione in ultima istanza.
4. Qualora tutte le misure stabilite nel diritto nazionale di cui al paragrafo 3 non garantiscano il rispetto, da parte di un richiedente, dell'obbligo di fornire dati biometrici, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione in materia di asilo relative al mancato rispetto di tale obbligo.
5. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, qualora il rilevamento dei dati biometrici di un cittadino di paese terzo o di un apolide considerato persona vulnerabile non sia possibile a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, e qualora tale stato non sia prodotto intenzionalmente dalla persona interessata, le autorità dello Stato membro interessato non ricorrono a misure amministrative per garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici.
6. La procedura di rilevamento dei dati biometrici è stabilita e applicata in conformità della prassi nazionale dello Stato membro interessato e in conformità delle salvaguardie previste dalla Carta e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
Storico versioni
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