Art. 12

Statistiche

In vigore dal 14 mag 2024
Statistiche 1.   Ogni mese eu-LISA elabora statistiche sull'attività dell'Eurodac da cui risultano in particolare: a) il numero di richiedenti e il numero di richiedenti che presentano domanda per la prima volta risultanti dal processo di collegamento di cui all', paragrafo 6; b) il numero di richiedenti la cui domanda è stata respinta risultante dal processo di collegamento di cui all', paragrafo 6, e a norma dell', paragrafo 2, lettera j); c) il numero di persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso; d) il numero di persone registrate come beneficiarie di protezione temporanea; e) il numero di richiedenti cui è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro; f) il numero di persone registrate come minori; g) il numero di persone di cui all', paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento che sono state ammesse a norma del regolamento (UE) 2024/1350; h) il numero di persone di cui all', paragrafo 1, che sono state ammesse nell'ambito di un programma nazionale di reinsediamento; i) il numero di serie di dati trasmesse sulle persone di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, lettere b) e c), all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1; j) il numero di trasmissioni di dati relativi alle persone di cui all', paragrafo 1; k) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento: i) per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro; ii) che sono state rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna; iii) che sono state in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro; iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; v) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro; vi) che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro; vii) che sono state registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 e: — alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale; — alle quali è stata rifiutata l'ammissione per uno dei motivi di cui all', paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento; oppure — nei confronti delle quali è stata interrotta la procedura di ammissione poiché non hanno espresso o hanno revocato il loro consenso a norma dell' di tale regolamento; viii) che sono state ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento; l) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento: i) alle quali è stata precedentemente riconosciuta protezione internazionale in uno Stato membro; ii) che sono state registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 e: — alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale; — alle quali è stata rifiutata l'ammissione per uno dei motivi di cui all', paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento; oppure — nei confronti delle quali è stata interrotta la procedura di ammissione poiché non hanno espresso o hanno revocato il loro consenso a norma dell' di tale regolamento; iii) che sono state ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento; m) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento: i) per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro; ii) che sono state rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna; iii) che sono state in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro; iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; v) alle quali è stata riconosciuta protezione internazionale in uno Stato membro; vi) che sono state registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 e: — alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale; — alle quali è stata rifiutata l'ammissione per uno dei motivi di cui all', paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento; o — nei confronti delle quali è stata interrotta la procedura di ammissione poiché non hanno espresso o hanno revocato il loro consenso a norma dell' di tale regolamento; vii) che sono state ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento; viii) che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro; n) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento: i) per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro; ii) che sono state rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna; iii) che sono state in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro; iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; v) alle quali è stata riconosciuta protezione internazionale in uno Stato membro; vi) che sono state registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 e: — alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale; — alle quali è stata rifiutata l'ammissione per uno dei motivi di cui all', paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento; — nei confronti delle quali è stata interrotta la procedura di ammissione poiché non hanno espresso o hanno revocato il loro consenso a norma dell' di tale regolamento; vii) che sono state ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento; viii) che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro; o) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento: i) per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro; ii) che sono state rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna; iii) che sono state in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro; iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; v) alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale in uno Stato membro; vi) che sono state registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 e: — alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale; — alle quali è stata rifiutata l'ammissione per uno dei motivi di cui all', paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento; — nei confronti delle quali è stata interrotta la procedura di ammissione poiché non hanno espresso o hanno revocato il loro consenso a norma dell' di tale regolamento; vii) che sono state ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento; viii) che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro; p) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento: i) per le quali è stata registrata una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro; ii) che sono state rintracciate in relazione all'attraversamento irregolare di una frontiera esterna; iii) che sono state trovate in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro; iv) che sono state sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; v) alle quali è stata riconosciuta protezione internazionale in uno Stato membro; vi) che sono state registrate ai fini dello svolgimento di una procedura di ammissione in conformità del regolamento (UE) 2024/1350 e: — alle quali è stata riconosciuta la protezione internazionale o uno status umanitario ai sensi del diritto nazionale; — alle quali è stata rifiutata l'ammissione per uno dei motivi di cui all', paragrafo 1, lettera f), di tale regolamento; — nei confronti delle quali è stata interrotta la procedura di ammissione poiché non hanno espresso o hanno revocato il loro consenso a norma dell' di tale regolamento; vii) che sono state ammesse in conformità di un programma nazionale di reinsediamento; viii) che sono state registrate come beneficiarie di protezione temporanea in uno Stato membro; q) il numero dei dati biometrici che l'Eurodac ha dovuto richiedere più di una volta agli Stati membri d'origine, in quanto i dati biometrici trasmessi inizialmente non erano idonei al confronto mediante i sistemi informatizzati per il riconoscimento delle impronte digitali e dell'immagine del volto; r) il numero delle serie di dati con contrassegno e senza contrassegno, in conformità dell', paragrafi 1, 2, 3 e 4; s) il numero dei riscontri positivi riguardanti le persone di cui all', paragrafi 1 e 4, per le quali erano stati registrati riscontri positivi ai sensi del paragrafo 1, lettere da k) a p), del presente articolo; t) il numero di richieste e di riscontri positivi di cui all', paragrafo 1; u) il numero di richieste e di riscontri positivi di cui all', paragrafo 1; v) il numero di richieste effettuate in conformità dell'; w) il numero di riscontri positivi ricevuti dall'Eurodac in conformità dell', paragrafo 6. 2.   I dati statistici mensili relativi alle persone di cui al paragrafo 1 sono pubblicati ogni mese. Alla fine di ogni anno eu-LISA pubblica i dati statistici annuali relativi alle persone di cui al paragrafo 1. I dati statistici sono disaggregati per Stato membro. I dati statistici relativi alle persone di cui al paragrafo 1, lettera i), sono disaggregati, ove possibile, per anno di nascita e per sesso. Il disposto del presente paragrafo non pregiudica in alcun modo la natura anonimizzata dei dati statistici. 3.   Al fine di sostenere gli obiettivi di cui all', lettere c) e i), eu-LISA elabora statistiche intersistemiche mensili. Tali statistiche non consentono l'identificazione delle persone fisiche e utilizzano i dati dell'Eurodac, del VIS, dell'ETIAS e dell'EES. Le statistiche di cui al primo comma sono messe a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo, della Commissione, dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol. La Commissione precisa, mediante atti di esecuzione, il contenuto delle statistiche intersistemiche mensili di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. Le sole statistiche intersistemiche non sono utilizzate per negare l'accesso al territorio dell'Unione. 4.   Su richiesta della Commissione, eu-LISA le fornisce statistiche su aspetti specifici connessi all'applicazione del presente regolamento e le statistiche di cui al paragrafo 1 e, su richiesta, le mette a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo, dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol. 5.   eu-LISA conserva i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo a fini di ricerca e analisi, consentendo in tal modo alle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo di ottenere relazioni e statistiche personalizzabili nell'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/818. Tali dati non consentono l'identificazione delle persone fisiche. 6.   L'accesso all'archivio centrale di relazioni e statistiche di cui all' del regolamento (UE) 2019/818 è concesso a eu-LISA, alla Commissione, alle autorità designate da ciascuno Stato membro in conformità dell', paragrafo 2, del presente regolamento e agli utenti autorizzati dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e di Europol, se tale accesso è pertinente per l'esecuzione dei loro compiti.
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