Art. 33

Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte delle autorità designate

In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte delle autorità designate 1.   A fini di contrasto le autorità designate possono presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nell'Eurodac nei limiti delle loro competenze, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) è stato effettuato un controllo preventivo: i) nelle banche dati nazionali; e ii) nei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri ai sensi della decisione 2008/615/GAI, qualora il confronto sia tecnicamente disponibile, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che un confronto con tali sistemi non consentirebbe di stabilire l'identità dell'interessato. Tali fondati motivi sono inclusi nella richiesta motivata di confronto con i dati Eurodac presentata in formato elettronico dall'autorità designata all'autorità di verifica; b) il confronto è necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere l'interrogazione della banca dati proporzionata all'obiettivo perseguito; c) il confronto è necessario in un caso specifico riguardante persone specifiche; e d) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi in questione; tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento. Oltre al controllo preventivo delle banche dati di cui al primo comma, le autorità designate possono anche effettuare un controllo nel VIS, purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto con i dati ivi conservati, come previsto dalla decisione 2008/633/GAI. Le autorità designate possono presentare la richiesta motivata in formato elettronico di cui al paragrafo 1 contestualmente a una richiesta di confronto con i dati conservati nel VIS. 2.   Quando le autorità designate hanno consultato il CIR conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, il CIR ha indicato che i dati sulla persona in questione sono presenti nell'Eurodac, dette autorità designate possono accedere all'Eurodac a fini di consultazione senza controllo preventivo nelle banche dati nazionali e nei sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati membri. 3.   Le richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto sono effettuate con i dati biometrici o alfanumerici.
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