Art. 34

Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte di Europol

In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte di Europol 1.   A fini di contrasto, l'autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nell'Eurodac nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il confronto con i dati biometrici o alfanumerici conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato; b) il confronto è necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere la ricerca della banca dati proporzionata all'obiettivo perseguito; c) il confronto è necessario in un caso specifico riguardante persone specifiche; e d) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di un reato di terrorismo o di altri reati gravi in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento. 2.   Quando Europol ha consultato il CIR, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e il CIR, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, ha indicato che i dati sulla persona in questione sono presenti nell'Eurodac, Europol può accedere all'Eurodac a fini di consultazione alle condizioni previste dal presente articolo. 3.   Le richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto sono effettuate con i dati biometrici o alfanumerici. 4.   Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.
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