Art. 34 · Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte di Europol

Art. 34

Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte di Europol

In vigore dal 14 mag 2024
Condizioni per l'accesso all'Eurodac da parte di Europol 1.   A fini di contrasto, l'autorità designata di Europol può presentare una richiesta motivata in formato elettronico per il confronto dei dati biometrici o alfanumerici con i dati conservati nell'Eurodac nei limiti del mandato di Europol ove ciò sia necessario per l'adempimento delle funzioni di Europol, solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il confronto con i dati biometrici o alfanumerici conservati nei sistemi di trattamento delle informazioni tecnicamente e giuridicamente accessibili da Europol non ha consentito di stabilire l'identità dell'interessato; b) il confronto è necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi che sono di competenza di Europol, vale a dire esiste un interesse prevalente di sicurezza pubblica tale da rendere la ricerca della banca dati proporzionata all'obiettivo perseguito; c) il confronto è necessario in un caso specifico riguardante persone specifiche; e d) esistono fondati motivi per ritenere che il confronto contribuisca in misura sostanziale alla prevenzione, all'accertamento o all'indagine di un reato di terrorismo o di altri reati gravi in questione. Tali fondati motivi ricorrono in particolare laddove sussista il sospetto fondato che l'autore presunto o effettivo oppure la vittima di un reato di terrorismo o di un altro reato grave rientri in una delle categorie contemplate dal presente regolamento. 2.   Quando Europol ha consultato il CIR, conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/818 e il CIR, conformemente al paragrafo 2 di detto articolo, ha indicato che i dati sulla persona in questione sono presenti nell'Eurodac, Europol può accedere all'Eurodac a fini di consultazione alle condizioni previste dal presente articolo. 3.   Le richieste di confronto con i dati Eurodac a fini di contrasto sono effettuate con i dati biometrici o alfanumerici. 4.   Il trattamento delle informazioni ottenute da Europol mediante il confronto con i dati Eurodac è soggetto all'autorizzazione dello Stato membro d'origine. Tale autorizzazione è ottenuta attraverso l'unità nazionale Europol dello Stato membro.
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