Art. 14

Disposizioni speciali concernenti i minori

In vigore dal 14 mag 2024
Disposizioni speciali concernenti i minori 1.   I dati biometrici dei minori a partire dai sei anni di età sono rilevati da funzionari specificamente formati per effettuare tali operazioni con modalità adatte ai minori e che tengano conto delle loro sensibilità, nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore e delle tutele previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui vi sia incertezza sul fatto che un minore abbia o meno un'età inferiore a sei anni, e non vi siano prove attestanti l'età di tale minore, le autorità competenti degli Stati membri considerano, ai fini del presente regolamento, che tale minore abbia un'età inferiore a sei anni. Per tutta la durata del rilevamento dei suoi dati biometrici, il minore è accompagnato da un familiare adulto, se presente. Per tutta la durata del rilevamento dei suoi dati biometrici, il minore non accompagnato è accompagnato da un rappresentante o, qualora non sia stato designato alcun rappresentante, da una persona formata per tutelare l'interesse superiore del minore e il suo benessere generale. Tale persona formata non è il funzionario responsabile del rilevamento dei dati biometrici, agisce in modo indipendente e non riceve ordini né dal funzionario né dal servizio competente per il rilevamento dei dati biometrici. Tale persona formata è la persona designata ad agire provvisoriamente come rappresentante ai sensi della direttiva (UE) 2024/1346, qualora si sia proceduto a tale designazione. Non è utilizzata alcuna forma di forza nei confronti dei minori per garantire il rispetto dell'obbligo di fornire dati biometrici. Tuttavia, ove consentito dal pertinente diritto dell'Unione o nazionale, e in ultima istanza, può essere utilizzato un grado proporzionato di coercizione nei confronti dei minori per garantire il rispetto di tale obbligo. Quando applicano un siffatto grado proporzionato di coercizione, gli Stati membri rispettano la dignità e l'integrità fisica del minore. Quando un minore, in particolare se non accompagnato o se separato dalla sua famiglia, rifiuta di fornire i propri dati biometrici e vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano rischi per la sua salvaguardia o protezione, secondo la valutazione di un funzionario specificamente formato per il rilevamento dei dati biometrici del minore, quest'ultimo è indirizzato alle autorità nazionali competenti per la protezione dei minori, ai meccanismi nazionali di riferimento o a entrambi. 2.   Qualora non sia possibile rilevare le impronte digitali o l'immagine del volto di un minore a causa dello stato dei suoi polpastrelli o del suo volto, si applica l', paragrafo 5. In caso di nuovo rilevamento delle impronte digitali o dell'immagine del volto di un minore, si applica il paragrafo 1 del presente articolo. 3.   I dati Eurodac relativi a un minore di età inferiore a 14 anni sono utilizzati a fini di contrasto nei confronti di tale minore solo se vi sono motivi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all', paragrafo 1, lettera d), per ritenere che tali dati siano necessari a fini di prevenzione, accertamento o indagine di un reato di terrorismo o di un altro reato grave che il minore è sospettato di aver commesso. 4.   Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle condizioni di cui all' della direttiva (UE) 2024/1346.
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