Questo termine è definito da 15 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.
i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici
Fonte: dir-2016-04-27-680 — art. 3 →i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici
Fonte: reg-2024-06-13-1689 — art. 3 →i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici
Fonte: dlgs-2018-05-18-51 — art. 2 →i dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto
Fonte: reg-2017-11-30-2226 — art. 3 →i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, vale a dire fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici
Fonte: reg-2018-11-28-1861 — art. 3 →i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, vale a dire fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profilo DNA
Fonte: reg-2018-11-28-1862 — art. 3 →dati relativi alle impronte digitali o dati relativi all'immagine del volto
Fonte: reg-2024-05-14-1358 — art. 2 →i dati biometrici quali definiti all'articolo 2, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358
Fonte: reg-2024-05-14-1348 — art. 3 →i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici
Fonte: reg-2016-04-27-679 — art. 4 →i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici
Fonte: reg-2017-10-12-1939 — art. 2 →i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici
Fonte: reg-2018-10-23-1725 — art. 3 →i dati relativi alle impronte digitali o alle immagini del volto o di entrambe
Fonte: reg-2019-05-20-817 — art. 4 →i dati relativi alle impronte digitali o all'immagine del volto o di entrambe
Fonte: reg-2019-05-20-818 — art. 4 →profili DNA, dati dattiloscopici o immagini del volto
Fonte: reg-2024-03-13-982 — art. 4 →i dati biometrici quali definiti all’articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2019/817
Fonte: reg-2024-05-14-1356 — art. 2 →