dati biometrici

Questo termine è definito da 15 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici

Fonte: dir-2016-04-27-680art. 3

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica,quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici

Fonte: reg-2024-06-13-1689art. 3

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici

Fonte: dlgs-2018-05-18-51art. 2

i dati relativi alle impronte digitali e all’immagine del volto

Fonte: reg-2017-11-30-2226art. 3

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, vale a dire fotografie, immagini del volto e dati dattiloscopici

Fonte: reg-2018-11-28-1861art. 3

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche o fisiologiche di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, vale a dire fotografie, immagini del volto, dati dattiloscopici e profilo DNA

Fonte: reg-2018-11-28-1862art. 3

dati relativi alle impronte digitali o dati relativi all'immagine del volto

Fonte: reg-2024-05-14-1358art. 2

i dati biometrici quali definiti all'articolo 2, lettera s), del regolamento (UE) 2024/1358

Fonte: reg-2024-05-14-1348art. 3

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici

Fonte: reg-2016-04-27-679art. 4

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici

Fonte: reg-2017-10-12-1939art. 2

i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici

Fonte: reg-2018-10-23-1725art. 3

i dati relativi alle impronte digitali o alle immagini del volto o di entrambe

Fonte: reg-2019-05-20-817art. 4

i dati relativi alle impronte digitali o all'immagine del volto o di entrambe

Fonte: reg-2019-05-20-818art. 4

profili DNA, dati dattiloscopici o immagini del volto

Fonte: reg-2024-03-13-982art. 4

i dati biometrici quali definiti all’articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2019/817

Fonte: reg-2024-05-14-1356art. 2
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