Art. 2
Definizioni
In vigore dal 12 ott 2017
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «Stato membro»: tranne ove diversamente indicato, in particolare nel capo VIII, Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata sull’istituzione dell’EPPO, considerata autorizzata ai sensi dell’, paragrafo 1, terzo comma, TFUE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
2) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;
3) «interessi finanziari dell’Unione»: tutte le entrate e le spese e i beni coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù del bilancio dell’Unione e dei bilanci delle istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti a norma dei trattati o dei bilanci da questi gestiti e controllati;
4) «personale dell’EPPO»: il personale a livello centrale che assiste il collegio, le camere permanenti, il procuratore capo europeo, i procuratori europei, i procuratori europei delegati e il direttore amministrativo nelle attività quotidiane di espletamento dei compiti dell’EPPO previsti dal presente regolamento;
5) «procuratore europeo delegato incaricato del caso»: un procuratore europeo delegato responsabile delle indagini e azioni penali da esso stesso avviate, ad esso assegnate o da esso rilevate avvalendosi del diritto di avocazione ai sensi dell’;
6) «procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza»: un procuratore europeo delegato avente sede in uno Stato membro, diverso da quello del procuratore europeo delegato incaricato del caso, in cui sono compiuti atti di indagine o altri atti ad esso demandati.
7) «dati personali»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare con riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici dell’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale di tale persona fisica;
8) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
9) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
10) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
11) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l’utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che i dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
12) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
13) «titolare del trattamento»: l’EPPO o un’altra autorità competente che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua nomina possono essere previsti dal diritto dell’Unione o dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea;
14) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
15) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o qualsiasi altro organo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche degli Stati membri dell’Unione europea diverse dalle autorità competenti definite all’, punto 7, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680 che ricevono comunicazione di dati personali nell’ambito di una specifica indagine dell’EPPO non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme in materia di protezione dei dati applicabili secondo le finalità del trattamento;
16) «violazione dei dati personali»: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
17) «dati personali amministrativi»: tutti i dati personali trattati dall’EPPO, esclusi i dati personali operativi;
18) «dati personali operativi»: tutti i dati personali trattati dall’EPPO per le finalità di cui all’;
19) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica, che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
20) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
21) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
22) «autorità di controllo»: l’autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) o ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2016/680;
23) «organizzazione internazionale»: un’organizzazione e gli organismi di diritto internazionale pubblico a essa subordinati o qualsiasi altro organismo istituito da o sulla base di un accordo tra due o più Stati.
Storico versioni
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