Art. 86

Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati

In vigore dal 12 ott 2017
Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati Il garante europeo della protezione dei dati ed il personale alle sue dipendenze sono tenuti al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso durante l’esercizio delle loro funzioni, sia durante che dopo il mandato.
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Segreto professionale del garante europeo della protezione dei dati (Art. 86 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo