Art. 85
Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 12 ott 2017
Controllo da parte del garante europeo della protezione dei dati
1. Il garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte dell’EPPO e di fornire all’EPPO nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali operativi. A tal fine, il garante europeo della protezione dei dati assolve le funzioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, esercita i poteri attribuitigli dal paragrafo 3 del presente articolo e coopera con le autorità di controllo nazionali ai sensi dell’.
2. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati:
a)
tratta i reclami e compie i relativi accertamenti e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole;
b)
svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l’esito agli interessati entro un termine ragionevole;
c)
controlla e garantisce l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali operativi da parte dell’EPPO;
d)
consiglia l’EPPO, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali operativi, in particolare prima che adotti regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali operativi.
3. In applicazione del presente regolamento, il garante europeo della protezione dei dati può:
a)
offrire consulenza agli interessati nell’esercizio dei loro diritti;
b)
rivolgersi all’EPPO in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali operativi e, ove opportuno, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
c)
consultare l’EPPO qualora le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati personali operativi siano state respinte in violazione degli articoli da 56 a 62;
d)
rivolgersi all’EPPO;
e)
ordinare all’EPPO di effettuare la rettifica, la limitazione o la cancellazione di dati personali operativi che sono stati trattati dall’EPPO in violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati personali operativi e la notificazione di tali misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati, a condizione che ciò non interferisca con le indagini e azioni penali condotte dall’EPPO;
f)
adire la Corte di giustizia alle condizioni previste dai trattati;
g)
intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di giustizia.
4. Il garante europeo della protezione dei dati ha accesso ai dati personali operativi trattati dall’EPPO e ai locali di quest’ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.
5. Il garante europeo della protezione dei dati elabora una relazione annuale sulle attività di controllo riguardanti l’EPPO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1939:oj#art-85