Art. 87
Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali
In vigore dal 12 ott 2017
Cooperazione tra il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali
1. Il garante europeo della protezione dei dati agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi specifici che richiedono un contributo nazionale, in particolare se egli o un’autorità di controllo nazionale constata notevoli differenze tra le pratiche degli Stati membri dell’Unione europea o trasferimenti potenzialmente illeciti attraverso i canali di comunicazione dell’EPPO, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull’attuazione e interpretazione del presente regolamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali competenti per la protezione dei dati, ciascuno nei limiti delle proprie competenze, possono scambiare informazioni pertinenti e assistersi vicendevolmente nello svolgimento di revisioni e ispezioni, esaminare difficoltà di interpretazione o applicazione del presente regolamento, studiare problemi inerenti all’esercizio di un controllo indipendente o all’esercizio dei diritti delle persone cui i dati si riferiscono, elaborare proposte armonizzate per soluzioni congiunte di eventuali problemi e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritto alla protezione dei dati, in funzione delle necessità.
3. Il comitato europeo per la protezione dei dati istituito dal regolamento (UE) 2016/679 svolge anche i compiti di cui all’ della direttiva (UE) 2016/680 per quanto riguarda le questioni disciplinate dal presente regolamento, in particolare quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Storico versioni
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