Art. 84
Trasferimenti di dati personali operativi a destinatari stabiliti in paesi terzi
In vigore dal 12 ott 2017
Trasferimenti di dati personali operativi a destinatari stabiliti in paesi terzi
1. In deroga all’, paragrafo 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’EPPO può, in casi singoli e specifici, trasferire dati personali operativi direttamente a destinatari stabiliti in paesi terzi soltanto se le altre disposizioni del presente capo sono rispettate e se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
il trasferimento è strettamente necessario per l’assolvimento dei suoi compiti ai sensi del presente regolamento per le finalità di cui all’, paragrafo 1;
b)
l’EPPO determina che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato non prevalgono sull’interesse pubblico che rende necessario il trasferimento nel caso in questione;
c)
l’EPPO ritiene che il trasferimento a un’autorità competente per le finalità di cui all’, paragrafo 1, nel paese terzo sia inefficace o inadatto, in particolare in quanto il trasferimento non può essere effettuato tempestivamente;
d)
l’autorità competente ai fini di cui all’, paragrafo 1, nel paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, a meno che ciò sia inefficace o inadatto;
e)
l’EPPO informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali operativi devono essere trattati da quest’ultimo soltanto a condizione che tale trattamento sia necessario.
2. Per accordo internazionale di cui al paragrafo 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra l’Unione e paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia.
3. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, e delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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