Art. 80

Principi generali per il trasferimento di dati personali operativi

In vigore dal 12 ott 2017
Principi generali per il trasferimento di dati personali operativi 1.   L’EPPO può trasferire dati personali operativi a paesi terzi od organizzazioni internazionali, fatta salva l’osservanza delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare dell’, soltanto se sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 80 a 83, segnatamente: a) il trasferimento è necessario per lo svolgimento dei compiti dell’EPPO; b) i dati personali operativi sono trasferiti al titolare del trattamento in un paese terzo o un’organizzazione internazionale che sia un’autorità competente per la finalità di cui all’; c) nel caso in cui i dati personali operativi da trasferire in conformità del presente articolo siano stati trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro dell’Unione europea all’EPPO, quest’ultima deve ottenere l’autorizzazione preliminare dall’autorità competente interessata di detto Stato membro dell’Unione europea in conformità del suo diritto nazionale, a meno che detto Stato membro dell’Unione europea non abbia concesso tale autorizzazione al trasferimento in questione in termini generali o a condizioni particolari; d) la Commissione ha deciso, a norma dell’, che il paese terzo o l’organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate ai sensi dell’, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell’; e e) in caso di trasferimento successivo a un altro paese terzo o a un’altra organizzazione internazionale da parte di un paese terzo o di un’organizzazione internazionale, l’EPPO impone al paese terzo o all’organizzazione internazionale di chiedere la sua autorizzazione preliminare per il trasferimento successivo, che l’EPPO può concedere solo dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono successivamente trasferiti. 2.   L’EPPO può trasferire dati personali operativi senza l’autorizzazione preliminare di uno Stato membro dell’Unione europea in conformità del paragrafo 1, lettera c), soltanto se il trasferimento dei dati personali operativi è necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro dell’Unione europea e l’autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L’autorità competente a rilasciare l’autorizzazione preliminare è informata senza indugio. 3.   Il trasferimento dei dati personali operativi ricevuti dall’EPPO verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale da parte di uno Stato membro dell’Unione europea, o un’istituzione, un organo, un ufficio o un’agenzia dell’Unione è vietato. Ciò non vale nei casi in cui l’EPPO abbia autorizzato tale trasferimento dopo aver tenuto debitamente conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali operativi sono stati originariamente trasferiti e il livello di protezione dei dati personali nel paese terzo o nell’organizzazione internazionale verso i quali i dati personali operativi sono trasferiti. Tale obbligo di ottenere l’autorizzazione preliminare dall’EPPO non si applica ai casi sottoposti alle autorità nazionali competenti ai sensi dell’. 4.   Gli articoli da 80 a 83 sono applicati al fine di assicurare che il livello di protezione delle persone fisiche garantito dal presente regolamento e dal diritto dell’Unione non sia pregiudicato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2017:1939:oj#art-80

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Principi generali per il trasferimento di dati personali operativi (Art. 80 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo