Art. 34

Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali

In vigore dal 12 ott 2017
Rinvii e trasferimenti di procedimenti alle autorità nazionali 1.   Qualora un’indagine condotta dall’EPPO riveli che i fatti oggetto d’indagine non costituiscono un reato di sua competenza a norma degli , la camera permanente competente decide di rinviare il caso senza indebito ritardo alle autorità nazionali competenti. 2.   Qualora un’indagine condotta dall’EPPO riveli che non sussistono più le condizioni specifiche per l’esercizio della sua competenza stabilite all’, paragrafi 2 e 3, la camera permanente competente decide di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti senza indebito ritardo e prima dell’avvio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali. 3.   Qualora, con riguardo a un reato che comporti o possa comportare un danno per gli interessi finanziari dell’Unione inferiore a 100 000 EUR, il collegio ritenga che, tenuto conto del grado di gravità del reato o della complessità del procedimento nel singolo caso, non sia necessario svolgere indagini o esercitare l’azione penale a livello dell’Unione e che sia nell’interesse dell’efficienza delle indagini o dell’azione penale, esso emana, conformemente all’, paragrafo 2, direttive generali che consentano alle camere permanenti di rinviare il caso alle autorità nazionali competenti. Tali direttive consentono altresì alle camere permanenti di rinviare un caso alle autorità nazionali competenti qualora l’EPPO eserciti competenza in relazione ai reati di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva (UE) 2017/1371 e il danno reale o potenziale per gli interessi finanziari dell’Unione non sia superiore al danno reale o potenziale arrecato a un’altra vittima. Per garantire un’applicazione coerente delle direttive, ogni camera permanente riferisce annualmente al collegio in merito all’applicazione delle direttive. Tale rinvio comprende anche qualsiasi reato indissolubilmente legato rientrante nella competenza dell’EPPO di cui all’, paragrafo 3. 4.   La camera permanente comunica al procuratore capo europeo qualsiasi decisione di rinvio di un caso alle autorità nazionali ai sensi del paragrafo 3. Entro tre giorni dal ricevimento di tale informazione, qualora ritenga che ciò sia necessario per assicurare la coerenza della politica di rinvio dell’EPPO, il procuratore capo europeo può chiedere alla camera permanente di riesaminare la sua decisione. Se il procuratore capo europeo è un membro della camera permanente interessata, uno dei sostituti del procuratore capo europeo esercita il diritto di chiedere detto riesame. 5.   Se entro un termine massimo di 30 giorni le autorità nazionali competenti non accettano di farsi carico del caso ai sensi dei paragrafi 2 e 3, l’EPPO rimane competente a esercitare l’azione penale o ad archiviare il caso conformemente alle norme stabilite nel presente regolamento. 6.   Qualora l’EPPO valuti l’archiviazione ai sensi dell’, paragrafo 3, e l’autorità nazionale lo richieda, la camera permanente rinvia senza ritardo il caso a tale autorità. 7.   Se a seguito di un rinvio in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e dell’, paragrafo 3, l’autorità nazionale decide di avviare un’indagine, l’EPPO trasferisce il fascicolo a detta autorità nazionale, si astiene dall’adottare ulteriori misure d’indagine o inerenti all’azione penale e chiude il caso. 8.   Se un fascicolo è trasferito in conformità dei paragrafi 1, 2 o 3 del presente articolo e dell’, paragrafo 3, l’EPPO informa del trasferimento le istituzioni, gli organi gli uffici e le agenzie dell’Unione interessati, nonché, ove opportuno ai sensi del diritto nazionale, gli indagati o gli imputati e le vittime del reato.
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