Art. 79

Compiti del responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 12 ott 2017
Compiti del responsabile della protezione dei dati 1.   Il responsabile della protezione dei dati ha, in particolare, i compiti seguenti per quanto riguarda il trattamento dei dati personali: a) garantire, in modo indipendente, che l’EPPO rispetti le disposizioni in materia di protezione dei dati del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 45/2001 nonché le pertinenti disposizioni sulla protezione dei dati del regolamento interno dell’EPPO, fra cui sorvegliare l’osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati nonché delle politiche dell’EPPO in materia di protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; b) informare e fornire consulenza all’EPPO nonché al personale che esegue il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o nazionali relative alla protezione dei dati; c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’; d) garantire che sia mantenuta traccia scritta del trasferimento e del ricevimento di dati personali conformemente alle disposizioni da stabilire nel regolamento interno dell’EPPO; e) cooperare con il personale dell’EPPO preposto alle procedure, alla formazione e alla consulenza in materia di trattamento di dati; f) cooperare con il garante europeo della protezione dei dati; g) garantire che gli interessati siano informati dei propri diritti ai sensi del presente regolamento; h) fungere da punto di contatto per il garante europeo della protezione dei dati per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione; i) redigere una relazione annuale e trasmetterla al procuratore capo europeo e al garante europeo della protezione dei dati. 2.   Il responsabile della protezione dei dati svolge le funzioni di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda i dati personali amministrativi. 3.   Il responsabile della protezione dei dati e i membri del personale dell’EPPO che assistono il responsabile della protezione dei dati nell’esercizio delle sue funzioni hanno accesso ai dati personali trattati presso l’EPPO e ai locali di quest’ultima nella misura necessaria allo svolgimento dei loro compiti. 4.   Qualora ritenga che non siano state rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 relative al trattamento dei dati personali amministrativi o le disposizioni del presente regolamento relative al trattamento dei dati personali operativi, il responsabile della protezione dei dati ne informa il procuratore capo europeo chiedendogli di porre rimedio all’inadempienza entro un dato termine. Se il procuratore capo europeo non pone rimedio al trattamento non conforme entro il termine indicato, il responsabile della protezione dei dati si rivolge al garante europeo della protezione dei dati.
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Compiti del responsabile della protezione dei dati (Art. 79 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo