Art. 81

Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza

In vigore dal 12 ott 2017
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza L’EPPO può trasferire dati personali operativi verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se la Commissione ha deciso in conformità dell’ della direttiva (UE) 2016/680 che il paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all’interno del paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato.
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Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza (Art. 81 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo