Art. 82

Trasferimento soggetto a garanzie adeguate

In vigore dal 12 ott 2017
Trasferimento soggetto a garanzie adeguate 1.   In mancanza di una decisione di adeguatezza, l’EPPO può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale se: a) sono fornite garanzie adeguate per la protezione dei dati personali operativi in uno strumento giuridicamente vincolante; o b) l’EPPO ha valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali operativi e ritiene che sussistano garanzie adeguate per la protezione dei dati personali. operativi 2.   L’EPPO informa il garante europeo della protezione dei dati in merito alle categorie di trasferimenti di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   Qualora sia basato sul paragrafo 1, lettera b), il trasferimento è documentato e, su richiesta, la documentazione è messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento, e delle informazioni sull’autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali operativi trasferiti.
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Trasferimento soggetto a garanzie adeguate (Art. 82 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo