Art. 83
Deroghe in specifiche situazioni
In vigore dal 12 ott 2017
Deroghe in specifiche situazioni
1. In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate ai sensi dell’, l’EPPO può trasferire dati personali operativi a un paese terzo o un’organizzazione internazionale soltanto a condizione che il trasferimento sia necessario:
a)
per salvaguardare un interesse vitale dell’interessato o di un terzo;
b)
per salvaguardare i legittimi interessi dell’interessato;
c)
per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese terzo; o
d)
in casi singoli per lo svolgimento dei compiti dell’EPPO, a meno che l’EPPO non determini che i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato prevalgono sull’interesse pubblico al trasferimento.
2. Qualora sia basato sul paragrafo 1, un tale trasferimento deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del garante europeo della protezione dei dati con l’indicazione della data e dell’ora del trasferimento nonché delle informazioni sull’autorità competente ricevente, sulla motivazione del trasferimento e sui dati personali operativi trasferiti.
Storico versioni
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