Art. 36
Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali
In vigore dal 12 ott 2017
Esercizio dell’azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali
1. Quando il procuratore europeo delegato presenta un progetto di decisione in cui propone di portare un caso in giudizio, la camera permanente, seguendo le procedure di cui all’, decide su tale progetto entro 21 giorni. La camera permanente non può decidere di archiviare il caso se un progetto di decisione propone di portarlo in giudizio.
2. Se la camera permanente non adotta una decisione entro il termine di 21 giorni, la decisione proposta dal procuratore europeo delegato è considerata accettata.
3. Qualora vi siano più Stati membri aventi giurisdizione, la camera permanente, in linea di principio, decide che l’azione penale è esercitata nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. Tuttavia, prendendo in considerazione la relazione presentata ai sensi dell’, paragrafo 1, se vi sono motivi sufficientemente giustificati per procedere in tal senso, tenendo conto dei criteri di cui all’, paragrafi 4 e 5, la camera permanente può decidere di provvedere a che l’azione penale sia esercitata in un altro Stato membro e di incaricare di conseguenza un procuratore europeo delegato di detto Stato membro.
4. Prima di decidere di portare un caso in giudizio, la camera permanente competente può, su proposta del procuratore europeo delegato incaricato del caso, decidere di riunire vari procedimenti, qualora diversi procuratori europei delegati abbiano condotto indagini nei confronti della stessa o delle stesse persone, affinché l’azione penale sia esercitata dinanzi agli organi giurisdizionali di un unico Stato membro che, in conformità del suo diritto, ha giurisdizione per ciascuno di detti procedimenti.
5. Una volta deciso lo Stato membro in cui esercitare l’azione penale, l’organo giurisdizionale nazionale competente di detto Stato membro è determinato sulla base del diritto nazionale.
6. Se necessario ai fini del recupero, seguito amministrativo o monitoraggio, l’ufficio centrale comunica la decisione di esercitare l’azione penale alle autorità nazionali competenti, alle persone interessate e alle istituzioni, agli organi, agli uffici e alle agenzie dell’Unione interessati.
7. Quando, in seguito a una sentenza dell’organo giurisdizionale, la procura deve decidere se ricorrere in appello, il procuratore europeo delegato presenta una relazione contenente un progetto di decisione alla camera permanente competente e attende istruzioni da quest’ultima. Qualora non sia possibile attendere tali istruzioni entro il termine stabilito dal diritto nazionale, il procuratore europeo delegato ha facoltà di ricorrere in appello senza previe istruzioni dalla camera permanente, e presenta, in seguito, senza ritardo, la relazione alla camera permanente. Successivamente, la camera permanente incarica il procuratore europeo delegato di mantenere o ritirare il ricorso. La stessa procedura si applica se, nel corso del procedimento e in conformità del diritto nazionale applicabile, il procuratore europeo delegato incaricato del caso assume una posizione che condurrebbe all’archiviazione del caso.
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