Art. 77
Designazione del responsabile della protezione dei dati
In vigore dal 12 ott 2017
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Il collegio designa un responsabile della protezione dei dati su proposta del procuratore capo europeo. Il responsabile della protezione dei dati è un membro del personale nominato appositamente a tale scopo. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della protezione dei dati agisce in piena indipendenza e non può ricevere alcuna istruzione.
2. Il responsabile della protezione dei dati è selezionato in base alle qualità professionali e, in particolare, alla conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, nonché alla capacità di assolvere i compiti di cui al presente regolamento, in particolare all’.
3. La scelta del responsabile della protezione dei dati non deve poter dar luogo a un conflitto di interessi tra la sua funzione di responsabile della protezione dei dati ed eventuali altre funzioni ufficiali, in particolare nell’ambito dell’applicazione del presente regolamento.
4. Il responsabile della protezione dei dati è nominato per un periodo di quattro anni e il suo mandato è rinnovabile, ma la durata complessiva del mandato non può superare gli otto anni. Il responsabile della protezione dei dati può essere rimosso dall’incarico di responsabile della protezione dei dati dal collegio solo con il consenso del garante europeo della protezione dei dati, se non soddisfa più le condizioni richieste per l’esercizio delle sue funzioni.
5. L’EPPO pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica al garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
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