Art. 75

Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato

In vigore dal 12 ott 2017
Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato 1.   Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l’EPPO comunica la violazione all’interessato senza ingiustificato ritardo. 2.   La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo descrive con un linguaggio semplice e chiaro la natura della violazione dei dati personali e contiene almeno le informazioni e le raccomandazioni di cui all’, paragrafo 2, lettere b), c) e d). 3.   Non è richiesta la comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a) l’EPPO ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura; b) l’EPPO ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; c) detta comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia. 4.   Nel caso in cui l’EPPO non abbia ancora comunicato all’interessato la violazione dei dati personali, il garante europeo della protezione dei dati, dopo aver valutato la probabilità che la violazione dei dati personali presenti un rischio elevato, può richiedere che vi provveda o può decidere che una delle condizioni di cui al paragrafo 3 è soddisfatta. 5.   La comunicazione all’interessato di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all’, paragrafo 3.
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Comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (Art. 75 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo