Art. 60

Limitazioni del diritto di accesso

In vigore dal 12 ott 2017
Limitazioni del diritto di accesso 1.   L’EPPO può limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell’interessato nella misura e per il tempo in cui tale limitazione totale o parziale costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica, tenuto debito conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata, al fine di: a) non compromettere indagini, inchieste o procedimenti ufficiali o giudiziari; b) non compromettere la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali; c) proteggere la sicurezza pubblica degli Stati membri dell’Unione europea; d) proteggere la sicurezza nazionale degli Stati membri dell’Unione europea; e) proteggere i diritti e le libertà altrui. 2.   Qualora la fornitura di tali informazioni rischi di compromettere una delle finalità di cui al paragrafo 1, l’EPPO comunica all’interessato unicamente di avere svolto i controlli, senza fornire alcuna informazione che possa rivelargli se i dati personali operativi che lo riguardano siano trattati dall’EPPO o meno. L’EPPO informa l’interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati e di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione dell’EPPO. 3.   L’EPPO documenta i motivi di fatto o di diritto su cui si basa la decisione. Tali informazioni sono messe a disposizione del garante europeo della protezione dei dati su richiesta.
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Limitazioni del diritto di accesso (Art. 60 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo