Art. 62
Esercizio dei diritti dell’interessato e verifica da parte del garante europeo della protezione dei dati
In vigore dal 12 ott 2017
Esercizio dei diritti dell’interessato e verifica da parte del garante europeo della protezione dei dati
1. Nei casi di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 5, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il garante europeo della protezione dei dati.
2. L’EPPO informa l’interessato della possibilità di esercitare i suoi diritti tramite il garante europeo della protezione dei dati ai sensi del paragrafo 1.
3. Qualora sia esercitato il diritto di cui al paragrafo 1, il garante europeo della protezione dei dati informa l’interessato, perlomeno, di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o un riesame. Il garante europeo della protezione dei dati informa l’interessato del suo diritto di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia nei confronti della decisione del garante europeo della protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2017:1939:oj#art-62