Art. 63

Obblighi dell’EPPO

In vigore dal 12 ott 2017
Obblighi dell’EPPO 1.   Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, l’EPPO mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario. 2.   Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte dell’EPPO.
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Obblighi dell’EPPO (Art. 63 Regolamento (UE) 2017/1939) — Testo vigente | Portale Normativo